IMU: scadenze e modalità di versamento

L’IMU è l’imposta municipale unica che viene calcolata su fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
- utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
- utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali)
- utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate.
Codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno nel caso si opti per l’uso del modello F24:
Codice Comune: H223
- 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
- 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità di tipo strumentale)
- 3914: IMU terreni agricoli
- 3916: IMU aree fabbricabili
- 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
- 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
- 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
- 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce). ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2022 l’articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l’esenzione dall’IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell’eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.
Per i cittadini italiani residenti all’estero le modalità di versamento sono differenti a seconda che quanto dovuto sia a favore del Comune o dello Stato (quota per i soli fabbricati del gruppo catastale D, esclusi D/10) e possono variare da comune a comune. E’ utile, in questi casi, interfacciarsi con il comune per conoscere le modalità di adempimento.
Sulla base del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (articolo 22-bis) non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 2,50 di imposta annua. Qualora, per qualsiasi motivazione, un contribuente non riesca a provvedere al versamento dell’imposta dovuta nei termini previsti dalla normativa, lo stesso può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” seguendo le istruzioni riportate nell’apposita scheda.
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell’anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso, fermo restando la necessità di essere a conoscenza della delibera delle aliquote comunali, relative all’anno in corso, che talvolta può subire ritardi per svariate motivazioni. Capita spesso che, per soggetti particolari (es. Enti non Commerciali), i Comuni prevendano deroghe al versamento ordinario dell’imposta dovuta, definendo magari agevolazioni o possibili dilazioni di pagamento diverse rispetto a quanto sopra rappresentato.